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Tel. 02 87197155

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

COSA E'
 
L'Amministratore di Sostegno e' colui che a seguito di nomina e autorizzazione del Giudice Tutelare è preposto alla tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi ed ai loro interessi, anche patrimoniali, come ad esempio anziani, malati gravi o terminali, disabili fisici o psichici, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.
COSTO  PRATICA :  
€  490,00
Sono Esclusi i bolli, tasse ed imposte di legge
Operazione senza applicazione Iva
ai sensi art. 1 comma 100 L.244/2007
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TEMPI DEPOSITO PRATICA:
  7 gg. lav.
INCLUDE:
- Ricorso all'amministrazione di sostegno
- Inventario del patrimonio
- Nota iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Dichiarazione di valore
- Deposito pratica c/o Tribunale
CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO :
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- Il coniuge (o la persona stabilmente convivente), i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° grado, il tutore o curatore e il Pubblico Ministero.
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E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE TUTELARE PER:

- acquistare beni (tranne alcune eccezioni);
- riscuotere capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni, assumere obbligazioni;
- accettare o rinunciare all' eredita', donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
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E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE AL TRIBUNALE SU PARERE DEL GIUDICE TUTELARE PER:

- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
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